III Seminario di Diritto Romano. Tutela giuridica del concepito tra storia e attualità

Dal 20/02/2008
al 20/02/2008
Dalle 10:00
alle 12:00
Città Roma
Luogo LUMSA, Via Pompeo Magno, 22
Relatori Giuseppe Dalla Torre, Magnifico Rettore; Giacomo Rocchi,Magistrato del Tribunale di Firenze; Massimo Vari, Vice Presidente emerito della Corte costituzionale
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    Grande preoccupazione desta la notizia che nell’immediato futuro il Ministro Turco modifichi le “Linee guida sulla procreazione medicalmente assistita” (D.M. Ministro della Salute 21 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2004, n. 191) ex art. 7 della legge n. 40 del 2004.
    “Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica”. Potrebbe essere utile sapere dalla scienza medica quali siano le novità di carattere tecnico-scientifiche che giustificano la stesura di nuove linee guida?
    Il tasso di politicità delle scelte sottese alla nuove Linee guida – che costituiscono un regolamento ministeriale, come giurisprudenza costante ha evidenziato – induce a ritenere illegittima l’eventuale adozione delle nuove Linee guida da parte di un Ministro di un Governo in carica per il disbrigo degli affari correnti.
    Le linee guida devono attenersi rigorosamente ai principi ispiratori della legge nonché alle singole prescrizioni della stessa (né andare contra legem, né praeter legem) la quale consente il ricorso alla procreazione assistita, come si evince all’art. 1, esclusivamente per ovviare ai problemi riproduttivi derivanti da sterilità o infertilità, attraverso procedimenti che non stravolgano la natura, ma si adeguino il più possibile ad essa (cfr. imitatio naturae, Corte costituzionale, sent. 281 del 1994 e ord. 82 del 2001).
    L’articolo 1 (Capo I “Principi generali”) riconosce espressamente il concepito come soggetto di diritto che deve essere tutelato: “al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi” si assicurano “i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”.
    La tutela del concepito è un principio che trova fondamento nell’art. 2 della Costituzione della Repubblica italiana, come è stato più volte evidenziato dalla Corte costituzionale, anche nelle sentenze in cui non ha escluso la possibilità di ricorrere all’aborto (sentenza n. 27 del 1975; n. 35 del 1997).
    Tale principio costituisce anche un vincolo internazionale (v. Preambolo della Convenzione sui Diritti del fanciullo, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989; la quale prevede, per il fanciullo, “una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita”).
    Nella sentenza n. 35 del 1997 della Corte costituzionale, relatore Giuliano Vassalli, viene richiamata – a conferma del “riconoscimento internazionale e mondiale” del principio della tutela della vita umana sin dal suo inizio ¬- detta Convenzione, resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”, nel cui preambolo è scritto: «Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, il fanciullo … necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita».
    Il principio di tutela del concepito è elemento essenziale di una tradizione culturale millenaria anche precristiana. I motivi, concernenti non solo la famiglia e i genitori, ma anche la società, sono spiegati dagli antichi giuristi romani: “non dubitiamo che il pretore debba venire in aiuto anche del concepito, tanto più che la sua causa è più da favorirsi che quella del fanciullo: il concepito infatti è favorito affinché venga alla luce, il fanciullo affinché sia introdotto nella famiglia; questo concepito infatti si deve alimentare perché nasce non solo per il genitore, cui si dice appartenere, ma anche per la res publica» (Ulpiano D. 37,9,1,15)”».
    Per questi motivi è inammissibile inserire per decreto ministeriale la diagnosi preimpianto, che – a tutt’oggi – si risolve nell’eugenetica e che va contro la volontà del popolo italiano, contro i principi, contro la legge, in definitiva contro l’uomo, e conseguentemente contro la società distruggendola.

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